Obbligo di comunicazione annuale personale somministrato

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Gentili Clienti,

ricordiamo che le aziende che hanno concluso, nel corso dell’anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute – sulla base dell’art.24 c.4 del decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276 e del D.Lgs n.81/2015 art. 36 c.3.  – a comunicare alla rappresentanza sindacale e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

La data entro cui espletare l’adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Comunicazione-Annuale-Lavoratori-somministrati-20141

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