CIRCOLARE I/2018

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TEMI OGGETTO DELLA CIRCOLARE

 

  • In GU le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI
  • Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2018
  • INPGI: le nuove norme sull’equo compenso adottabili anche per i giornalisti free lance, partite

IVA e co.co.co.

  • In GU la regolamentazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro
  • Detrazione d’imposta per gli studenti fuori sede: le novità nella legge di conversione del decreto fiscale
  • Le novità sul Durc on line e sul c.d. Durc di congruità

Approfondimenti

  • Le novità del 2018 in ambito lavoristico
  • Definiti diritti e doveri degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro

 

 

 

 

IN BREVE

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

 

In GU le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI

Agenzia delle Entrate, Comunicato 29 dicembre 2017 e Tabelle costi chilometrici Aci 2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, recante “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314″.

Tali tabelle sono necessarie per il calcolo del fringe benefit 2018.

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Tra le novità più rilevanti, si segnala l’estensione della platea dei beneficiari dell’APE sociale ai lavoratori che prestano servizio presso gli impianti siderurgici, ai braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e ai pescatori, purché abbiano maturato 6 anni di lavoro gravoso negli ultimi 7 anni prima del pensionamento. Possono, inoltre, presentare la richiesta di anticipo pensionistico coloro che, in possesso dei requisiti anagrafici, assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge hanno compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

INPGI: le nuove norme sull’equo compenso adottabili anche per i giornalisti free lance, partite iva e co.co.co.

INPGI, Comunicato 15 dicembre 2017

L’INPGI – con comunicato 15 dicembre 2017 – ha informato che la norma sull’equo compenso per i professionisti, di cui al Collegato fiscale alla legge di Bilancio per il 2018, riguarda anche i compensi dovuti in caso di prestazioni erogate da giornalisti che lavorano come:

  • free lance,
  • titolari di partita Iva,
  • co.co.

La nuova legge prevede numerose misure e introduce un principio-tutela per il quale i professionisti avranno un minimo salariale sotto il quale non si potrà scendere, determinato proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

La disciplina è diretta sia verso i rapporti tra privati sia verso la Pubblica Amministrazione.

La norma introduce inoltre clausole vessatorie che i professionisti possono richiedere di annullare, entro due anni dalla firma del contratto, pur mantenendo la validità complessiva del rapporto di lavoro.

Tra i punti che i professionisti possono impugnare figurano:

  • l’anticipazione delle spese delle controversie a carico esclusivo del professionista,
  • la dilatazione dei tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
  • la possibilità di modificare il contratto unilateralmente da parte del committente,
  • l’imposizione di una rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione.

In GU la regolamentazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, D.M. 3 novembre 2017, n. 195

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017, n. 297 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro“.

Tale Regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

 

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Detrazione d’imposta per gli studenti fuori sede: le novità nella legge di conversione del decreto fiscale

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – Circolare Fondazione Studi CdL Lavoro 19 dicembre 2017, n. 12

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, n 284 è stata pubblicata la legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie“.

Il provvedimento – entrato in vigore il 5 dicembre u.s. – modificando l’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR, ha previsto l’estensione della detrazione IRPEF del 19% alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede residenti in zone montane o disagiate iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza.

Sempre con riferimento alla legge di conversione del cd. decreto fiscale, si segnala la Circolare del 19 dicembre 2017, n. 12 con la quale la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato le principali novità, tra le quali:

  • le risorse finanziarie previste per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
  • le disposizioni in materia di riscossione e la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali,
  • il principio e l’ambito applicativo dell’equo compenso ai professionisti.

 

 

 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC

 

Le novità sul Durc on line e sul c.d. Durc di congruità

INPS, Messaggio 28 dicembre 2017, n. 5183

L’INPS – con Messaggio del 28 dicembre 2017, n. 5183 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Durc on line ed al c.d. Durc di congruità.

Al riguardo, viene ribadito che il Durc on line è il documento con il quale chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.

Il Durc di congruità, invece, è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/ Edilcassa territorialmente competenti.

I criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruità della stessa e le modalità di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera delle Casse Edili ed i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. Durc di congruità saranno disciplinati mediante una successiva ordinanza del Commissario straordinario del Governo, ex art. 1, comma 3, sulla base di un apposito accordo sottoscritto dalle parti individuate al comma 2 del medesimo art. 1.

Tale ultimo provvedimento disciplinerà altresì le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti previsti alle lett. a) ed b) dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 41/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

DIRITTO DEL LAVORO

 

Le novità in ambito lavoristico del 2018

Dopo essere stata approvata (con voto di fiducia) alla Camera dei Deputati, il 23 dicembre 2017 la Legge di Bilancio 2018 è stata approvata (in terza lettura, anche qui con voto di fiducia, con 140 voti favorevoli e 97 contrari)  in Senato.

Successivamente la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302 ed è entrata  in vigore il 1° gennaio 2018.

Come sempre, sono molteplici le tematiche affrontate. Al riguardo, si segnalano quelle più importanti in ambito lavoristico.

Incentivi all’occupazione – È riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:

  • di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018;
  • di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.

Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:

  • prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato;
  • conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari ad € 3.000 su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO

 

Definiti diritti e doveri degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con D.M. 3 novembre 2017, n. 195 ha adottato il regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il provvedimento – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017, n. 297 – prevede che:

  • l’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia;
  • la durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente;
  • gli studenti interessati dall’applicazione delle disposizioni in esame svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi;
  • gli studenti in alternanza sono tenuti a:
  1. a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
  2. b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.

Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore:

  • al rapporto di 5 a 1, per attività a rischio alto,
  • al rapporto di 8 a 1, per attività a rischio medio,
  • al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ex artt. 1 e 4, D.P.R. n. 1124/1965, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

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