Circolare 6/2018

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INDICE

 

  • I chiarimenti dell’AE su premi di risultato e welfare aziendale
  • Pubblicata dall’AE la guida operative per il cd. rientro in Italia dei cervelli
  • Pubblicate dall’INPS le istruzioni operative per gli Incentivi Occupazione Mezzogiorno e NEET
  • I chiarimenti dell’INL in merito al contratto di rete, al distacco e alla codatorialità
  • I Nuove modalità di richiesta del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia
  • Fondo di integrazione salariale e innalzamento del “tetto aziendale”
  • Le novità 2018 del Reddito di Inclusione
  • INPS: i primi chiarimenti sul cd. bonus bebè 2018
  • I chiarimenti INPS sulla cumulabilità tra NASpI e lavoro a chiamata
  • Pubblicato il decreto MLPS con le Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive
  • Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio: i chiarimenti   dell’INL

 Approfondimenti

  • Al via l’operatività degli Incentivi Occupazione Mezzogiorno e NEET
  • La disciplina e le modalità di richiesta dell’assegno di natalità per il 2018
  • NASpI e job on call: le nuove precisazioni dell’INPS

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

I chiarimenti dell’AE su premi di risultato e welfare aziendale

Agenzia delle Entrate, Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 29 marzo 2018, n. 5/E – ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina fiscale agevolata per i premi di risultato e il welfare aziendale, con particolare riferimento:

  • alla verifica del raggiungimento degli obiettivi premiali,
  • all’applicazione del limite di premio agevolabile,
  • alla conversione dello stesso in benefit,
  • alle condizioni di esenzione per i contributi di assistenza sanitaria e gli abbonamenti per trasporto locale.

Il provvedimento de quo, poi, conferma la possibilità di emettere e inviare nuove CU tardive per riconoscere l’agevolazione ai dipendenti, senza applicazione di sanzioni.

 

Pubblicata dall’AE la guida operativa per il cd. rientro in Italia dei cervelli

Agenzia delle Entrate, comunicato 22 marzo 2018

L’Agenzia delle Entrate – con comunicato del 22 marzo 2018 – ha reso noto di aver pubblicato una guida sugli incentivi fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi.

 

 

Pubblicate dall’INPS le istruzioni operative per gli Incentivi Occupazione Mezzogiorno e NEET

INPS, Circolare 19 marzo 2018, nn. 48-49

In data 19 marzo 2018, l’INPS ha emanato le tanto attese Circolari inerenti gli incentivi del 2018; nel dettaglio, con:

  • circolare n. 49/2018, è stata illustrata la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018, in merito alla fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO);
  • circolare n. 48/2018, è stata illustrata la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018, in merito alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).

Vedi l’Approfondimento

  

DIRITTO DEL LAVORO

I chiarimenti dell’INL in merito al contratto di rete, al distacco e alla codatorialità

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare del 29 marzo 2018, n. 7

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 29 marzo 2018, n. 7 – ha fornito alcuni chiarimenti normativi e le susseguenti indicazioni al proprio personale ispettivo, in merito al contratto di rete (distacco e codatorialità), ex art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l’INL ha ricordato che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese: pertanto, sia in relazione alla codatorialità che in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Tale contratto, inoltre, può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori, ex art. 2082 cod. civ. (ad es. professionisti e associazioni).

 

INPS, PRESTAZIONI

Nuove modalità di richiesta del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia

INPS, Messaggio 30 marzo 2018, n. 1428

L’INPS – con Messaggio del 30 marzo 2018, n. 1428 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di spettanza e le procedure di gestione del voucher baby sitting e del contributo per i servizi degli asili-nido, che costituiscono le misure alternative al congedo parentale, estese anche alle lavoratrici autonome e parasubordinate.

Tali voucher potranno essere utilizzati applicando le nuove regole in vigore per il Libretto famiglia.

I voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 resteranno validi fino al 31 dicembre 2018: sarà dunque possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018.

Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.

 

Fondo di integrazione salariale e innalzamento del “tetto aziendale”

INPS, Messaggio 29 marzo 2018, n. 1403

L’INPS – con Messaggio del 29 marzo 2018, n. 1403 – ha ricordato che la legge di bilancio 2018 ha modificato l’art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015 nella parte in cui disciplina il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo (c.d. tetto aziendale).

Tale limite è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

 

Le novità 2018 del Reddito di Inclusione

INPS, Circolare 28 marzo 2018, n. 57

L’INPS – con Circolare del 28 marzo 2018, n. 57- ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, al D.Lgs. n. 147/2017, relative:

  • ai requisiti di accesso,
  • alla decorrenza
  • alla durata,
  • al finanziamento
  • all’importo,

della nuova misura di contrasto alla povertà (cd. ReI – Reddito di Inclusione).

Nello specifico, gli importi (annuali e mensili) previsti per il 2018 sono i seguenti:

Numero componenti Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
1 2.250,00 € 187,50 €
2 3.532,50 € 294,38 €
3 4.590,00 € 382,50 €
4 5.535,00 € 461,25 €
5 6.412,50 € 534,37 €
6 o più 6.477,90 € 539,82 €

 

INPS: i primi chiarimenti sul cd. bonus bebè 2018

INPS, Circolare 19 marzo 2018, n. 50

L’INPS – con Circolare del 19 marzo 2018, n. 50 – ha fornito le prime indicazioni per la presentazione dell’istanza per l’assegno di natalità (cd. “bonus bebé”), ex lege n. 190/2014, dopo le novità introdotte dalla legge n. 205/2017, in merito alla durata del beneficio e all’importo delle risorse stanziate, stabilite in 185 milioni di euro per l’anno 2018 e 218 milioni di euro per l’anno 2019.

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I chiarimenti INPS sulla cumulabilità tra NASpI e lavoro a chiamata

INPS, Messaggio 16 marzo 2018, n. 1162

L’INPS – con Messaggio del 16 marzo 2018, n. 1162 – ha chiarito i criteri di cumulabilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con i redditi derivanti da un rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura.

Al riguardo, viene ribadito il criterio generale, secondo cui la cumulabilità è consentita in caso di rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo percepito dal lavoratore non superiore ad € 8.000, a condizione che la durata del rapporto di lavoro non vada oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.

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POLITICHE DEL LAVORO

Pubblicato il decreto MLPS con le Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 11 gennaio 2018, n. 4

In data 27 marzo 2018, l’ANPAL ha pubblicato il Decreto MLPS n. 4/2018, con cui prende forma la riforma dei servizi per il lavoro prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2015.

Per il triennio 2018-2020, le politiche attive in materia di lavoro sono finalizzate alla riduzione della durata media della disoccupazione con l’obiettivo di garantire:

  • l’implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, inclusa la scheda anagrafica e professionale del lavoratore e il sistema informativo della formazione professionale;
  • il potenziamento dei servizi per l’impiego e dei servizi informativi alle imprese;
  • il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali;

lo scambio di informazioni in cooperazione applicativa tra gli organi del MLPS, gli enti locali e gli enti previdenziali ed assistenziali.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio: i chiarimenti dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Lettera Circolare 15 marzo 2018, n. 50

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Lettera Circolare del 15 marzo 2018, n. 50 – ha fornito alcuni chiarimenti operativi (condivisi con MLPS, INPS e INAIL) in merito alle collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.

L’Ispettorato evidenzia, preliminarmente, che l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.

In alcune ipotesi – quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time – è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966.

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni).

L’INL ribadisce, inoltre, che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ritiene utile precisare che le indicazioni sopra fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.

 

 

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via l’operatività degli Incentivi Occupazione Mezzogiorno e NEET

L’INPS – con Circolare n. 48/2018 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo previsto dal Decreto direttoriale ANPAL n. 3/2018 per l’assunzione di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani, nell’ambito del programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Potranno beneficiare del cd. “Incentivo occupazione NEET” i datori di lavoro privati che – senza esservi tenuti – assumano i NEET.

Potranno essere assunti soggetti:

  • di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma Garanzia Giovani tramite portale nazionale o regionale;
  • che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
  • non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, ex art. 16, Regolamento UE n. 1304/2013;
  • inoccupati o disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015.

I datori di lavoro privati, che senza esserne tenuti, assumeranno – nel periodo 1° gennaio 2018/31 dicembre 2018 – i giovani NEET, riceveranno un incentivo pari alla contribuzione previdenziale dovuta. Sono agevolabili i seguenti istituti contrattuali (anche part time):

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

Il beneficio non spetta in caso di:

  • lavoro domestico;
  • lavoro accessorio;
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di  istruzione  secondaria  superiore e il certificato  di specializzazione tecnica superiore, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca, ex art. 45, D.Lgs. n. 81/2015;
  • lavoro intermittente.

L’importo – con esclusione dei premi e della contribuzione INAIL – è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del NEET ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 671,66: per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo de quo.

L’incentivo – che non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva – deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020 e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Gli incentivi sono fruiti nel rispetto della normativa inerente gli aiuti di stato cd. “de minimis”: viene, comunque, riconosciuta la possibilità di usufruire dell’incentivo anche oltre i limiti del “de minimis” qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento dell’occupazione netta, ex Regolamento UE n. 651/2014.

Nello specifico, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex D.M. 17 ottobre 2017;
  2. non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

L’INPS – con Circolare n. 49/2018 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo, introdotto dalla legge n. 205/2017 e dal Decreto direttoriale ANPAL n. 2/2018, per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni (ovvero over 35 purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Potranno beneficiare del cd. “Incentivo occupazione MEZZOGIORNO” i datori di lavoro privati che – senza esservi tenuti – effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nei confronti di soggetti aventi specifiche caratteristiche.

Potranno essere assunti soggetti che – oltre ad essere disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 – dovranno essere:

  • giovani di età compresa tra i 16 anni ed i 34 anni (intendendosi, 34 anni e 364 giorni);
  • lavoratori con almeno 35 anni, ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro elencati in precedenza che abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e per qualsiasi modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ovviamente, in caso di tempo parziale, l’importo dell’incentivo verrà riproporzionato).

L’incentivo NON è riconosciuto in caso di assunzione con contratto di lavoro:

  • domestico;
  • accessorio;
  • intermittente;
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.
  • L’incentivo (fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore):
  • è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 8.060 annui per lavoratore assunto (la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 671,66: per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo de quo);
  • deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020 e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità;
  • può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmesse all’INPS.
  • Gli incentivi sono fruiti nel rispetto della normativa inerente gli aiuti di stato cd. “de minimis”: viene, comunque, riconosciuta la possibilità di usufruire dell’incentivo anche oltre i limiti del “de minimis” qualora l’assunzione del soggetto comporti un incremento dell’occupazione netta, ex Regolamento UE n. 651/2014.

Nello specifico,

  • per le assunzioni di lavoratori fino a 24 anni di età gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • per l’assunzione di soggetti di età compresa tra 25 anni e 34 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:
  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex DM 17 ottobre 2017;
  2. non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%;
  • per le assunzioni di lavoratori aventi oltre i 35 anni di età gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

INPS, PRESTAZIONI

La disciplina e le modalità di richiesta dell’assegno di natalità per il 2018

L’INPS – con Circolare n. 50/2018 – ha illustrato la disciplina e le modalità di richiesta dell’assegno di natalità riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

A mente della legge n. 190/2014, la fruizione del cd. bonus bebè è assoggettata alle seguenti norme:

  • corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al MLPS ed al MEF, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa;
  • status giuridico dei richiedenti;
  • residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
  • importo dell’assegno;
  • termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro 90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo;
  • pagamento mensile dell’assegno.

L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad € 25.000. Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica, ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE; al riguardo, l’importo annuo  è pari a:

  • € 960 (€ 80 al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore ad € 25.000 annui;
  • € 1.920 (€ 160 al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore ad € 7.000 annui.

 

INPS, PRESTAZIONI

NASpI e job on call: le nuove precisazioni dell’INPS

L’INPS – con Messaggio n. 1162/2018 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente, ovvero nelle ipotesi di rioccupazione come operaio a tempo determinato in agricoltura.

Nel caso di richiesta della NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, occorre avere riguardo alla presenza o meno della indennità di disponibilità.

Al riguardo, si ricorda che il suddetto contratto subordinato può essere:

  • con obbligo di risposta alla chiamata, in tal caso il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
  • senza obbligo di risposta alla chiamata, in tal caso il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha diritto alla predetta indennità; nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

Nello specifico, qualora il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, la domanda di NASpI può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi, trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, con la prestazione NASpI che verrà corrisposta nella misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno (se il lavoratore non comunica il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione).

Nell’ipotesi, invece, in cui il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, la domanda di NASpI può essere accolta ricorrendone i requisiti. Così, se il contratto è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata ovvero, in alternativa, il percettore di NASpI può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di € 8.000. Chiaramente, il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nella diversa ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a 6 mesi, è applicabile unicamente l’istituto del cumulo.

Per quanto riguarda, infine, il percettore di NASpI che si rioccupa come operaio a tempo determinato in agricoltura, laddove la durata del nuovo rapporto non superi i 6 mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si applica l’istituto del cumulo, mentre se il reddito è superiore, si produce la decadenza dalla prestazione.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì

10/04/2018

Fondi Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Martedì

10/04/2018

Fondi Fondo M. Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello C/01 BNL
Martedì

10/04/2018

Fondi Fondo M. Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Martedì

10/04/2018

INPS Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente Datori di

lavoro domestico

Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav

 

Domenica

15/04/2018

Mod.730 A partire dal 15 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati Agenzia delle Entrate Procedura telematica
Lunedì

16/04/2018

INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24

on line

Lunedì

16/04/2018

INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì

16/04/2018

INPS

ex ENPALS

Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

IRPEF Versamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/04/2018

INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì

16/04/2018

CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Venerdì

20/04/2018

Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Venerdì

20/04/2018

Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Venerdì

20/04/2018

FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì

26/04/2018

ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì

30/04/2018

INPS

ex ENPALS

Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì

30/04/2018

INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì

30/04/2018

INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica

 

Lunedì

30/04/2018

ENASARCO-Firr Denuncia annuale – Consegna all’agente/rappresentante riepilogo versamenti Enasarco e Firr anno precedente Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Redazione estratto conto individuale
Lunedì

30/04/2018

LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

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