APE volontaria, domanda e arretrati: ultimo tassello del complesso puzzle

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Completato il complesso quadro dell’APE volontaria, il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. Con comunicato stampa l’INPS ha reso noto che è disponibile il servizio online per la presentazione delle domande nelle quali dovrà essere indicato sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Inoltre, entro il 18 aprile 2018, coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2018, potranno richiedere la corresponsione dei ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti.

Così come era stato anticipato dall’ABI con specifica nota pubblicata sul proprio sito il 6 aprile 2018, in cui annunciava l’avvio delle procedure di collaudo delle procedure informatiche, le domande di APE volontaria possono essere inviate.
L’INPS, con comunicato stampa del 12 aprile 2018, ha dato notizia che, a seguito dell’adesione agli accordi quadro da parte di Banca IntesaSanPaolo e delle Imprese assicurative Unipol e Allianz, è disponibile su www.inps.it il servizio online per la presentazione della domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica.
Va ricordato, come rammentato anche dall’INPS nel comunicato stampa del 9 aprile 2018 di riepilogo sullo “stato dell’arte” dell’APE volontaria, che entro il prossimo 18 aprile coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso allo strumento di “flessibilità in uscita” (almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione) in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2018, possono richiedere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Tale possibilità era stata specificamente richiesta dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul DPCM di attuazione elaborato dal Governo in cui aveva sottolineato l’opportunità di prevedere, a domanda dell’interessato, l’efficacia retroattiva della norma, in modo da sterilizzare gli effetti della dilazione nell’emanazione del regolamento e far beneficiare degli effetti della misura fin dalla data originariamente fissata dalla legge di Bilancio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell’anticipazione pensionistica.
Approfondisci i temi nelDossier APE 2018

Primo step: domanda di certificazione

Nel ricordare che il primo step per accedere alla prestazione è rappresentato dalla presentazione della domanda di certificazione del relativo diritto, l’Ente previdenziale obbligatorio evidenzia che è possibile presentare on line tale istanza dal 13 febbraio scorso, data a partire dalla quale l’Istituto ha reso anche disponibile sul sito istituzionale un simulatore che consente di calcolare, in via indicativa, l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato.
Ad oggi risultano effettuate circa 200.000 simulazioni. Le procedure per la certificazione del diritto all’APE sono state messe a disposizione delle sedi territoriali dell’INPS dal 16 marzo.

Secondo step: la domanda di APE

L’INPS ha predisposto la piattaforma per la presentazione online della domanda di APE volontaria, accessibile con SPID almeno di secondo livello, che consente il colloquio telematico fra cittadino, INPS, istituti finanziatori e imprese assicuratrici.
Nella domanda di APE il lavoratore deve indicare in primo luogo l’importo richiesto, tra il minimo e massimo comunicato dall’INPS. Il minimo richiedibile è pari a 150€ per un minimo di 6 mesi; il massimo ottenibile è commisurato alla durata dell’anticipo e alla pensione netta certificata. Più nello specifico il 90 per cento della pensione netta per una durata inferiore a 12 mesi , l’85 per cento per una durata compresa tra 12 e meno di 24 mesi, l’80 per cento per una durata compresa tra 24 e meno di 36 mesi, il 75 per cento se la durata è maggiore o uguale a 36 mesi.
Il richiedente l’APE deve poi fornire tutte le informazioni necessarie (quali eventuali situazioni debitorie presenti, assegni divorzili).
Trattandosi infatti di una forma di finanziamento, a garanzia del lavoratore, per evitare un suo eccessivo indebitamento, il valore di APE richiesto non può generare una rata di ammortamentoche, sottratta alla pensione, riduca il reddito disponibile del richiedente al di sotto di 710 euro circa (1,4 pensione minima) e/o che sommata ad altri debiti rateizzati, incidenti nel periodo della pensione, superi il 30 per cento della pensione maturata.
E’ prevista poi la possibilità di chiedere un finanziamento supplementare che prolunghi il “reddito finanziario ponte” nel caso di adeguamenti dell’età di pensionamento alla speranza di vita avvenuti dopo il momento della domanda di APE.
Durante la formulazione della domanda del prestito previdenziale al richiedente sono fornite tutte le informazioni sulle condizioni ed i costi del prestito. In particolare gli oneri sono rappresentati dagli interessi (calcolati in base al Tan), dal premio assicurativo (fissato in relazione all’età del richiedente, ovvero alla durata del prestito), dalla commissione per il fondo di garanzia (pari 1,6 per cento del finanziamento complessivo).
Il tasso d’interesse è determinato ogni due mesi in base alle condizioni di mercato. Una volta presentata domanda di APE, il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del prestito.
L’assicurazione garantisce poi il completo rimborso del prestito in caso di premorienza del richiedente, senza alcun effetto sugli eredi e su eventuali pensioni di reversibilità.
Contestualmente alla richiesta di Anticipo pensionistico va poi presentata domanda di pensione di vecchiaia (che è congelata fino al raggiungimento dell’età pensionabile).
dal sito IPSOA
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