Circolare 4/2018

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DIRITTO DEL LAVORO

Requisito della maggiore rappresentatività per gli enti bilaterali e certificazione dei contratti: i chiarimenti dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 12 febbraio 2018, n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con circolare del 12 febbraio 2018, n. 4 – ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ex art. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, l’INL ha precisato che qualora l’Ente Bilaterale sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’Organismo non potrà ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal richiamato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 (non potrà, quindi, neanche svolgere l’attività di certificazione).

 

FINE RAPPORTO

Definito il ticket di licenziamento per il 2018: chiarimenti INPS

INPS, Messaggio 8 febbraio 2018, n. 594

L’INPS – con Messaggio dell’8 febbraio 2018, n. 594 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al raddoppio del contributo di licenziamento, ex art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012, come modificato dall’art. 1, comma 137, Legge n. 205/2017.

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che per i licenziamenti effettuati a decorrere dal 01 gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Considerando che per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di euro 1.208,15, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a euro 990,68. Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a euro 2.972,04.

Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

 

INAIL, PRESTAZIONI

Novità sull’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale

INAIL, circolare 12 febbraio 2018, n. 9

L’INAIL – con circolare del 12 febbraio 2018, n. 9 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione del premio per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Al riguardo, l’INAIL ha chiarito che:

  • è stata realizzata la polizza speciale “Allievi IeFP” e sono stati predisposti i relativi servizi on line per l’apertura della polizza con comunicazione di avvio dei corsi e per la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi;
  • per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inoltrare all’INAIL la denuncia per l’apertura della posizione assicurativa territoriale (PAT) e della polizza speciale “Allievi IeFP”.

Per l’anno formativo 2017/2018 (periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018), il termine di presentazione delle comunicazioni di avvio dei corsi è fissato al 16 febbraio 2018, mentre quello di presentazione delle denunce del numero degli allievi iscritti ai corsi è fissato al 16 marzo 2018.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Individuati dal MLPS i nuovi lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 17 ottobre 2017

In data 8 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto del 17 ottobre 2017 con cui, ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato).

Vedi l’Approfondimento

 

INPS, CONTRIBUZIONE

La contribuzione del 2018 di artigiani ed esercenti attività commerciale

INPS, circolare 12 febbraio 2018, n. 27

L’INPS – con circolare 12 febbraio 2018, n. 27 – ha reso note le aliquote di contribuzione per l’anno 2018 degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali.

Per l’anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 15.710,00.

Di seguito, le aliquote del 2018:

 

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21% 21,09%

 

La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

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INPS, PRESTAZIONI

Le novità 2018 dell’assegno per nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità

Presidente Consiglio dei Ministri, Comunicato 13 febbraio 2018, n. 36

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36 è stato pubblicato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per le Politiche della Famiglia, recante “Rivalutazione, per l’anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità”.

Nel dettaglio:

  • l’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari ad euro 142,85; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari ad euro 8.650,11;
  • l’assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 342,62; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari ad euro 17.141,45.

 

I primi chiarimenti INPS normativi sull’APE

INPS, circolare 13 febbraio 2018, n. 28

L’INPS – con circolare del 13 febbraio 2018, n. 28 – ha fornito i primi chiarimenti normativi ed operativi sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), introdotta in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, in possesso dei seguenti requisiti:

  • età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del requisito anagrafico, ex art. 24, comma 6, Legge n. 214/2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • anzianità contributiva non inferiore a venti anni, ex art. 24, comma 7, Legge n. 214/2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 01 gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
  • importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.

Vedi l’Approfondimento

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

COVIP: anticipazioni e riscatti della RITA dopo la legge di bilancio 2018

COVIP, circolare 8 febbraio 2018, n. 888

La COVIP – con circolare 8 febbraio 2018, n. 888 – ha fornito alcune precisazioni in merito alla richiesta della RITA, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 205/2017: nello specifico, vengono affrontate le novità relative la totalità del riscatto della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Al riguardo, la COVIP ha chiarito che i requisiti che devono essere posseduti per ottenere la RITA, al momento della presentazione dell’istanza, sono i seguenti: cessazione dell’attività lavorativa; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

Avvocati e commercialisti: nuovo obbligo di comunicazione dal 1° marzo per gli adempimenti di lavoro

MLPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 15 febbraio 2018, n. 32

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 15 febbraio 2018, n. 32, hanno fornito precisazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione telematica in capo ai commercialisti ed avvocati che svolgono, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro. La nuova comunicazione dovrà essere inviata a partire dal 1° marzo 2018.

L’art. 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro”.

La circolare precisa che tali adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

Il personale ispettivo avendo la necessità di monitorare l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha suggerito la predisposizione di una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979.

La competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del MLPS, pertanto, ha messo a disposizione degli Ispettorati del lavoro l’accesso alle predette informazioni, rinvenibili sul portale www.ispettorato.gov.it, semplificando notevolmente le attività di accertamento in capo al personale ispettivo.

L’accesso al nuovo modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID.

Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

 

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità del MLPS su lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

In data 8 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet il D.M. 17 ottobre 2017 con cui, ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

Il D.M. 17 ottobre 2017 – che abroga e sostituisce il D.M. 20 marzo 2013 – specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti:

  1. “lavoratori svantaggiati”
  2. “lavoratori molto svantaggiati”.

Al riguardo, per essere compresi nel punto 1) i soggetti devono alternativamente:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • aver superato i 50 anni di età;
  • essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Invece, appartengono alla categoria del punto 2) i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

La novella normativa in commento modifica, in profondità, alcune norme sugli incentivi alle assunzioni; al riguardo sono interessati dal contenuto del Decreto in specie i datori di lavoro (diretti, ovvero per i tramite delle agenzie di somministrazione) interessati:

  • all’assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi;
  • all’assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito;
  • all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno;
  • all’Incentivo Occupazione NEET.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

I contributi 2018 degli artigiani ed esercenti attività commerciali

L’INPS – con circolare n. 27/2018 – ha reso note le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad euro 15.710,00.

Con riferimento agli artigiani, si segnala che:

  • per i titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad euro 46.630,00 e al 25% per gli importi superiori;
  • per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 21%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21% per redditi fino ad euro 46.630,00 e al 22% per gli importi superiori.

Con riferimento ai commercianti, si segnala che:

  • per i titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,09%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,09% per redditi fino ad euro 46.630,00 e al 25,09% per gli importi superiori;
  • per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 21,09%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21,09% per redditi fino ad euro 46.630,00 e al 22,09% per gli importi superiori.

Per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS aumenta ad euro 77.717,00.

Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data; invece, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2018, ad euro 101.427,00.

I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

È opportuno ricordare che già dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del Mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

INPS, PRESTAZIONI

Al via la presentazione delle domande APE

L’INPS – con circolare n. 28/2018 – ha fornito le istruzioni applicative per l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)

La norma prevede che i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali, ovvero i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ex art. 7, D.Lgs. n. 184/1997 (l’importo si ottiene applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992).

L’Istituto ha precisato che si deve far riferimento esclusivamente al datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale.

L’accordo deve essere inoltrato insieme all’istanza di accesso all’APE e, qualora l’obbligato sia il datore di lavoro ovvero l’ente bilaterale, deve contenere i seguenti dati e previsioni:

  • dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  • importo dell’incremento del montante contributivo;
  • periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  • periodo previsto di fruizione dell’APE;
  • assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Il pagamento deve avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

L’INPS darà comunicazione al soggetto versante dell’esito dell’istruttoria con evidenza, nel caso di accoglimento dell’istanza, del mese di erogazione della prima mensilità di APE.

L’accordo potrà essere validamente stipulato anche in caso di lavoratore in aspettativa ovvero assente a motivo di un evento tutelato.

In caso di part-time plurimo (più rapporti che insistono nello stesso arco temporale con datori di lavoro diversi), indipendentemente dalla modalità di articolazione dell’orario, l’accordo potrà essere stipulato esclusivamente con un datore, a prescindere dalla misura dell’orario ridotto di lavoro contemplata nel contratto.

In data 13 febbraio 2018, l’INPS ha reso noto che per il riconoscimento dell’APE Volontario sono disponibili due nuovi servizi:

  • Ape Volontario – Simulatore
  • Ape Volontario – domanda di certificazione.

Il Simulatore è un servizio on line aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì

20/02/2018

FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario

Denuncia telematica

Martedì

20/02/2018

ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  4° trimestre 2016 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Lunedì

26/02/2018

ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì

28/02/2018

INPS

ex ENPALS

Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Mercoledì

28/02/2018

INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Mercoledì

28/02/2018

Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Mercoledì

28/02/2018

INAIL Presentazione domanda di riduzione tasso Datori di lavoro Presentazione on line  mod. OT/24
Mercoledì

28/02/2018

INAIL Denuncia delle retribuzioni  trasmissione telematica Datori di lavoro Trasmissione telematica modello 10 31
Mercoledì

28/02/2018

LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

 

 

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