Abolizione dei voucher e nuove norme per la tutela dei lavoratori negli appalti

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Con l’emanazione, da parte del Governo, del D.L. 17 marzo 2017 n. 25 la disciplina del lavoro accessorio (c.d. “Voucher”) esce definitivamente dal panorama giuridico italiano.

Con una decisione repentina l’Esecutivo, al fine di poter anche scongiurare il referendum a suo tempo indetto per il 28 maggio 2017, ha promulgato il provvedimento sopra citato inserendo, inoltre, disposizioni atte a rivedere la normativa in tema di diritti e tutela dei lavoratori coinvolti in gare di appalto.

Il D.L. n. 25/2017, pubblicato in G.U. del 17 marzo 2017 n. 64, per espressa previsione diviene efficace e decorre già dalla stessa data.

 

Art. 1

Abrogazione degli artt. da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015

Gli articoli:

–        48 (Definizione e campo di applicazione)

–        49 (Disciplina del lavoro accessorio)

–        50 (Coordinamento informativo a fini previdenziali)

del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, relativi alla disciplina del lavoro accessorio sono abrogati.

 

I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Secondo quanto previsto, pertanto, e in attesa di chiarimenti urgenti, i buoni acquistati o richiesti all’Inps entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati secondo la disciplina previgente.

Dal 18 marzo 2017 non sarà possibile acquistare e richiedere nuovi od ulteriori buoni lavoro.

Art. 2

Modifica

dell’art. 29

del D.Lgs. n.

276/2003

Reintroduzione della solidarietà tra committente e appaltatore negli appalti

All’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse.

Pertanto il nuovo testo stabilisce che:

“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

b)    il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Abolite pertanto le seguenti disposizioni:

–        possibilità di agire in giudizio contro il committente imprenditore o datore di lavoro per il pagamento, unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori;

–        possibilità di eccepire da parte del committente imprenditore o datore di lavoro, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori;

–        possibilità per il giudice di accertare la responsabilità solidale di tutti gli obbligati.

 

Rimane invece vigente la disciplina secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (Legge n. 92/2012).

Art. 3

Entrata in

vigore

Le previsioni di cui sopra introdotte dal D.L. n. 25/2017 e in attesa della conversione definitiva in legge da parte del Parlamento, entrano in vigore il giorno 17 marzo 2017 così come previsto dal testo stesso della norma.

 

 

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