INTEGRAZIONI SALARIALI Conguagli e contribuzione addizionale

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Con l’emanazione, da parte del Governo, del D.L. 17 marzo 2017 n. 25 la disciplina del lavoro accessorio (c.d. “Voucher”) esce definitivamente dal panorama giuridico italiano.

Come ormai assodato, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha rivisitato e ridefinito tutto il quadro normativo di riferimento in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in particolare nell’ambito della Cigo, della Cigs, dei Contratti di solidarità, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di integrazione salariale.

Tra le numerose novità vi è quella attinente alle nuove modalità di applicazione e determinazione della contribuzione addizionale nel caso in cui le aziende utilizzino e richiedano l’intervento di integrazioni salariali a beneficio dei lavoratori.

I chiarimenti INPS

L’Inps, con la Circolare n. 9/2017, ha fornito le tanto attese indicazioni operative necessarie agli operatori del settore affinché possano determinare e calcolare correttamente la contribuzione addizionale, soprattutto per i casi di interventi di sostegno al reddito avvenuti e autorizzati prima dell’emanazione del provvedimento in esame.

Il trattamento di integrazione salariale

L’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultra settimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultra settimanale considerato.

Ai lavoratori percettori di retribuzione fissa periodica, la quale abbia subito una diminuzione in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti sopra indicati, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato.

Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

Nuovo assetto della contribuzione addizionale

L’ art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato, invece, l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, innovando la previgente disciplina legale.

Tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, e al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite del punto sopra e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite appena citato in un quinquennio mobile.

In particolare, la nuova disciplina del contributo addizionale si caratterizza per i seguenti aspetti innovativi:

  • la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (d. “retribuzione persa”) e, quindi, non più sull’integrazione corrisposta;
  • la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Detta disciplina si applica anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e in caso di richiesta di intervento del Fondo di Integrazione salariale.

Mancata rotazione del personale

A seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, n. 94956 , e ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, è stato stabilito che il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento pari all’1%, a titolo di sanzione applicabile dalle DTL (oggi ITL), in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Tale incremento “sanzionatorio” si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Decorrenza delle nuove aliquote

La nuova disciplina della contribuzione addizionale si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 settembre 2015) e pertanto ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.

Per i trattamenti richiesti entro il 23 setembre 2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il principio recato dal citato art. 44, comma 1 del decreto di riforma – avuto riguardo alle precisazioni ed i chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non trova applicazione nelle fattispecie di seguito illustrate.

In merito ai trattamenti di Cigs, la Circolare del Ministero del Lavoro del 9 novembre 2015 n. 30 , ha chiarito che continua a trovare applicazione la previgente disciplina nei seguenti casi:

  • proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
  • istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015;
  • in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015.

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

Variazione della misura dell’aliquota

Come già anticipato sopra, la misura del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile (9%, 12% o 15%).

Nel caso in cui il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive si verifichi nel corso del mese, le aziende dovranno versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limiti avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.

 

Esempio di superamento limiti durata

52° settimana conclusasi il giorno 18.03.2017

a. contribuzione addizionale 9% > sino a tutto marzo 2017
b. contribuzione addizionale del 12% > a decorrere dal periodo paga di aprile 2017

 

 

Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale

(cfr anche Circ. MLPS n. 24/2015 )

Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi: per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015);

  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8-bis , della Legge 20 maggio 1988, n. 160;
  • dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, comma 10-ter , del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 236/1993;
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1 gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Momento impositivo del contributo addizionale

Come chiarito dalla Circolare Inps n. 9/2017 , il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento:

  • il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
  • in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens.

L’obbligo del pagamento del contributo addizionale, pertanto, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie e dovrà essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre:

  • oltre al contributo addizionale del mese in corso;
  • anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Esempio:

Cigo: inizio evento il 13.02.2017 e autorizzazione il 25.05.2017

  • entro il flusso UniEmens di 06/2017 andrà riportato il contributo addizionale riferito al periodo 13.02.2017-30.06.2017;
  • dal flusso 07/2017 andrà riportato il contributo addizionale riferito ai mesi successivi.

Calcolo del contributo addizionale

Come diffusamente anticipato, il D.Lgs. n. 148/2015, ha sostanzialmente modificando la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo a riferimento non più l’indennità corrisposta ai lavoratori, bensì la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”).

Al fine della corretta individuazione della retribuzione globale – quale riferimento per il puntuale calcolo della contribuzione addizionale – si dovranno considerare tutti quegli elementi corrisposti al lavoratore che ne compongono la retribuzione mensile / giornaliera / oraria contrattualizzata (es: minimi tabellari, contingenza, edr, scatti anzianità, superminimi individuali, ad personam etc).

Inoltre, così come chiarito nella Circolare Inps n. 9/2017, la retribuzione globale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.

Rinviando ad una circolare monografica dedicata al calcolo del contributo addizionale, si puntualizza, in questa sede, che la cosiddetta “retribuzione persa” è esposta, all’interno del flusso mensile UniEmens, nell’elemento “Differenze Accredito”, comprensivo anche dei ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13° e la 14° mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

Esposizione del conguaglio dell’integrazione salariale e del contributo addizionale

Lasciando, come anticipato, ad un ulteriore approfondimento dedicato alle modalità di calcolo del contributo addizionale, vogliamo di seguito sintetizzare quanto descritto dall’Inps nella propria Circolare n. 9/2017 relativamente alle modalità di conguaglio delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori coinvolti in periodi di Cigo e di Cigs e al versamento del contributo addizione.

Preliminarmente è opportuno ribadire come, ai sensi dell’art. 7, c. 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione (se successivo) assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di Legge.

Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Approfondimento

Cassa integrazione in deroga – La nuova disciplina di carattere generale trova applicazione in tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga e per le prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà). Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga e delle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà, come precisato, rispettivamente, nelle Circolari Inps n. 56/2016 e n. 201/2015 , per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti integrativi del reddito garantiti dai Fondi di solidarietà, concessi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 23 settembre 2015 , il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.

Inoltre è importante ricordare che:

  • le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il termine di presentazione del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare Inps n. 9/2017 (cioè flusso UniEmens di marzo 2017 con invio al 30.04.2017);
  • la regolarizzazione del pagamento del contributo addizionale per i periodi pregressi dovrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della Circolare Inps n. 9/2017 (e quindi entro il 16.04.2017);
  • il Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della Circolare Inps n. 9/2017 (da marzo 2017);
  • l’obbligo del pagamento del contributo addizionale decorrente a partire dal mese di paga successivo al provvedimento di concessione.

A partire dalle denunce di competenza del mese di marzo, per tutti gli eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento CodiceEvento “COR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiesta” e dovrà essere indicato il codice <TipoEventoCIG> “T” dopo l’autorizzazione, ovvero il codice “CSR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria richiesta”, sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata), sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione.

 

Nei casi sopra esposti, la procedura richiederà sempre esclusivamente il numero del Ticket nell’attributo “TipoEventoCIG” di IdentEventoCIG.

Inoltre, tenuto conto dell’inclusione del CdS nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie ex art. 21 del Decreto di riforma, i datori di lavoro interessati non dovranno più utilizzare il CodiceEvento “SOL” per le CIGS con ticket post D.Lgs. 148/2015. Si precisa che nell’ambito della CIG Aggregata, i datori di lavoro continueranno a valorizzare l’elemento CodiceEventoCIG presente ai seguenti percorsi:

  • CIGPregressa/SettimanaCIG;
  • CIGPregressa/DifferenzeAccreditoCIG;

con i codici in uso “CGO” e “CGS”.

 

Tenuto conto, pertanto, che ad oggi il sistema a “ticket” è entrato definitivamente a regime, per ottemperare ad un corretto conguaglio delle integrazioni salariali e del versamento del contributo addizionale, si potranno presentare le seguenti situazioni:

 

Tipologia intervento Conguaglio integrazione Contribuzione addizionale
CIGO con Ticket ante D.Lgs.148/15 Si osserva la previgente disciplina e le precedenti modalità di compilazione del flusso UniEmens Si osserva la previgente disciplina e le precedenti modalità di compilazione del flusso UniEmens
CIGO con Ticket post D.Lgs. 148/15. In DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/

CongCIGOACredito/CongCIGOCredAltre/CongCIGOAltCaus con il nuovo codice “L038” avente significato di “conguaglio CIGO D.Lgs. n. 148/2015” e nell’elemento ImportoCongCIGO l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Nuovo codice causale “E501” avente  significato: “Ctr.Addizionale CIG ordinaria Post D.Lgs. n. 148/2015” presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.
  In DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSImporto esporre l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggette o meno al contributo addizionale.

La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L040”.

Codice causale “E600” avente significato “Ctr addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

Gli importi relativi all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale dovranno essere esposti nel flusso UniEmens: AltrePartiteADebito/CausaleADebito nella sezione aziendale con il nuovo codice causale “A900”, avente il significato di Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art. 24, D.Lgs. 148/2015.

 

 

CIGO Aggregata post D.Lgs. 148/15 periodo transitorio I datori di lavori continueranno ad utilizzare la modalità di gestione senza ticket “CIG Aggregata” esclusivamente per le autorizzazioni CIGO intervenute prima del 6/9/2016, sino alla loro naturale scadenza.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate valorizzeranno, nell’elemento CausaleCongCIGO presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGOrdACredito/CIGOACredAltre

il nuovo codice causale “G401” avente significato di “Integr.salar.ord (per autorizzazioni post D.Lgs. n. 148/2015)”.

Verrà esposto all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGO con il nuovo codice causale “E301” avente significato di “Ctr.

addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. n. 148/2015)”.

CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/15 periodo transitorio Verrà valorizzato all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS

presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordACredito/

CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G601” avente il significato di “Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.Lgs. n. 148/2015)” (a partire dalle denunce di competenza di marzo 2017).

Verrà valorizzato all’interno dell’elemento

CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale “E399”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG straordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. n. 148/2015)”

CIGD post D.Lgs. 148/15 A decorrere dalle denunce di marzo 2017:

1.    per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzare, all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordACredito/CIGSACredAltre i nuovi codici causale:

G806 avente significato di “Conguaglio CIG in deroga art. 3 c. 137 Legge 350/2004 (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15);

G810 avente significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 10% L. n. 266/2005 (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15);

G830 avente significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 30% L. n. 266/2005 (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15);

G840 avente significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 40% L. n. 266/2005 (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15).

2.    all’interno dell’elemento CausaleStatCIGS presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGSDatiStat i nuovi codici causale:

GF06 avente significato di “Lavoratore in CIGS in deroga prima concessione (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15);

GF10 avente significato di “Lavoratore in CIGS in deroga 10% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15)”;

GF30 avente significato di “Lavoratore in CIGS in deroga 30% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15)”;

GF40 avente significato di “Lavoratore in CIGS in deroga 40% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/15)”.

All’interno di CausaleContrAddCIGS valorizzare il nuovo codice causale “E404” avente il significato “Versamento contrib. Addiz. Su CIGS L. n.350/2004 (per autorizzazioni post D.Lgs. n. 148/2015)”.

 

Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri

Nei casi in cui, con riguardo alle CIGO/CIGS ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale siano già state effettuate dalle imprese le stesse hanno necessariamente utilizzato impropriamente i codici riferiti alle CIGO/CIGS soggette alla disciplina previgente.

L’Istituto comunica di aver avviato un’operazione di monitoraggio e controllo dei flussi UniEmens riconducibili alla disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, preordinata ad effettuare con modalità automatizzate gli interventi di adeguamento dei citati flussi e della quale ne sarà data comunicazione con un ulteriore messaggio dedicato.

Detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nelle altre situazioni l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata (esempio, il caso di più trattamenti CIG relativi allo stesso mese).

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