TECNOPATIE: ASSICURATE INAIL ANCHE SE NON COMPRESE IN MALATTIE TABELLATE

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2018, n. 20774, ha stabilito che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia; Nell’ambito del sistema del T.U. – articolo 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008 – sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

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