PACE FISCALE: MODALITÀ E TERMINI PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL’ACCERTAMENTO

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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 298724 del 9 novembre 2018, ha illustrato le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018.

Il provvedimento ha definito le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.

La nuova misura si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997. La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati. Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento. Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.

Il provvedimento indica le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata, diverse in base al tipo di atto:

  • per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
  • per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
  • gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo Pec all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

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