ASSEMBLEA SINDACALE: PUÒ ESSERE INDETTA ANCHE DAL SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 ottobre 2018, n. 26210, ha interpretato il combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (istitutivo delle Rsu) nel senso che il diritto d’indire assemblee, di cui all’articolo 20, L. 300/1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu, considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’articolo 19, L. 300/1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013. L’autonomia collettiva può prevedere, infatti, organismi di rappresentanza sindacale in azienda diversi dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), assegnandogli prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle Rsa, senza però riconoscere a un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.

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