Novità sull’F24

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A partire dal 24 aprile 2017 – ovvero dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017 – sono state introdotte nuove regole, importi e nuove modalità per l’utilizzo dei crediti d’imposte e tasse per i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA

L’articolo 3 del DL 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.

Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, IRAP e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.

Facciamo quindi il punto su tutte le regole, gli importi e le nuove modalità di compensazione dei crediti fiscali fruibili nel modello F24 a partire dall’entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017 dello scorso 24 aprile per i contribuenti titolari e non di partita IVA.

 

Compensazione modello F24 contribuenti titolari di Partita IVA

 

Saldo mod. F24 Modalità di compensazione utilizzabile
Mod. F24 con saldo positivo senza compensazioni Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Mod. F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo Obbligo di utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Mod. F24 con saldo zero Obbligo di utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

 

Riepilogando, per i contribuenti titolari di Partita IVA, il D.L. 50/2017 ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata. Questo comporterà inevitabilmente ulteriori costi amministrativi per le imprese, che dovranno pagare un professionista per il pagamento del modello F24.

Negli altri due casi – modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero – la situazione rimane invariata.

Nel primo caso, il contribuente titolare di Partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite Home Banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo). Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).

 

Compensazione modello F24 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA:

 

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile
Mod. F24 con saldo positivo senza compensazioni È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Mod. F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo Home banking o canale intermediari
Mod. F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

 

Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a differenza di quanto previsto per imprese e autonomi, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione.

L’obbligo di pagamento tramite home banking o canale intermediari sussiste nel caso di modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo e nel caso di modello F24 a saldo zero.

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