NO ALL’UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER VERIFICARE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 giugno 2018, n. 15094, ha stabilito che il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa vige anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso a investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto utilizzabili le informazioni investigative acquisite dal datore tramite un’agenzia investigativa che aveva controllato l’attività svolta dal lavoratore impegnato in attività di ispezione dei cantieri, al di fuori dei locali aziendali.

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