Esonero contributivo maggiorato dal 1 Luglio

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A chi spetta

Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via
eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato
dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che
privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.
In quanto esonero contributivo a favore del lavoratore non si rendono applicabili le condizioni
per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006 e neanche quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, queste
ultime peraltro riguardanti le assunzioni.
La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del
lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo

Modalità applicative

La lettura delle diverse norme succedutesi merita un approfondimento anche riepilogativo in
quanto emergono alcune peculiarità sull’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga
mensili del 2023.
Innanzitutto, come noto, l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 ha introdotto l’esonero
contributivo in misura differente a seconda dell’importo della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali mensile dei lavoratori.
Più specificamente, se l’importo della retribuzione imponibile dei lavoratori, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, la riduzione
contributiva è di 2 punti percentuali come già previsto nel secondo semestre del 2022.
Qualora la suddetta retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la
competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, è previsto l’incremento di un
ulteriore punto percentuale per raggiungere, quindi, una riduzione complessiva di tre punti
percentuali.
L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 ha disposto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre
2023, le suddette riduzioni siano incrementate di ulteriori quattro punti, ma senza effetti sul
rateo di tredicesima mensilità.
In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
– 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
– 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla
tredicesima mensilità è di:
– di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 160 euro;
– di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 224 euro.
Massimale retributivo
Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del
massimale retributivo operano mensilmente.
Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga
l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è
applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione
contributiva potrà essere applicata.
La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento,
anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Col messaggio n. 3499/2022 l’istituto ha, invece, puntualizzato che, nell’eventualità di una
pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato, ogni datore di lavoro
dovrà tenere conto dei massimali previsti indicati nelle distinte ed autonome denunce
contributive in quanto la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro non rilevando invece le
complessive retribuzioni percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.

Col messaggio Inps n. 3499/2022 è stato chiarito che, nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno, il massimale relativo alla tredicesima mensilità va calcolato
tenendo conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente erogate al lavoratore, l’INPS ha
chiarito che, ove i contratti collettivi di lavoro le prevedano (es. quattordicesima mensilità), la
riduzione contributiva potrà essere applicata solo se il loro importo, sommato alla retribuzione
imponibile del mese di riferimento, non eccede il limite massimo previsto (cfr. messaggio INPS
n. 3499/2022).
Oltre ai documenti di prassi citati, è utile ricordare che l’INPS ha diffuso il messaggio n.
4099/2022 e la circolare n. 7/2023.
Da ultimo, l’istituto ha invece fornito istruzioni sulle modifiche introdotte dall’art. 39 del D.L. n.
48/2023 in parola con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023.

di Giuseppe Buscema per Ipsoa


A chi spetta

Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via
eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato
dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che
privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.
In quanto esonero contributivo a favore del lavoratore non si rendono applicabili le condizioni
per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006 e neanche quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, queste
ultime peraltro riguardanti le assunzioni.
La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del
lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo

Modalità applicative

La lettura delle diverse norme succedutesi merita un approfondimento anche riepilogativo in
quanto emergono alcune peculiarità sull’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga
mensili del 2023.
Innanzitutto, come noto, l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 ha introdotto l’esonero
contributivo in misura differente a seconda dell’importo della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali mensile dei lavoratori.
Più specificamente, se l’importo della retribuzione imponibile dei lavoratori, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, la riduzione
contributiva è di 2 punti percentuali come già previsto nel secondo semestre del 2022.
Qualora la suddetta retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la
competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, è previsto l’incremento di un
ulteriore punto percentuale per raggiungere, quindi, una riduzione complessiva di tre punti
percentuali.
L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 ha disposto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre
2023, le suddette riduzioni siano incrementate di ulteriori quattro punti, ma senza effetti sul
rateo di tredicesima mensilità.
In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
– 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
– 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla
tredicesima mensilità è di:
– di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 160 euro;
– di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 224 euro.
Massimale retributivo
Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del
massimale retributivo operano mensilmente.
Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga
l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è
applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione
contributiva potrà essere applicata.
La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento,
anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Col messaggio n. 3499/2022 l’istituto ha, invece, puntualizzato che, nell’eventualità di una
pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato, ogni datore di lavoro
dovrà tenere conto dei massimali previsti indicati nelle distinte ed autonome denunce
contributive in quanto la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro non rilevando invece le
complessive retribuzioni percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.

Col messaggio Inps n. 3499/2022 è stato chiarito che, nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno, il massimale relativo alla tredicesima mensilità va calcolato
tenendo conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente erogate al lavoratore, l’INPS ha
chiarito che, ove i contratti collettivi di lavoro le prevedano (es. quattordicesima mensilità), la
riduzione contributiva potrà essere applicata solo se il loro importo, sommato alla retribuzione
imponibile del mese di riferimento, non eccede il limite massimo previsto (cfr. messaggio INPS
n. 3499/2022).
Oltre ai documenti di prassi citati, è utile ricordare che l’INPS ha diffuso il messaggio n.
4099/2022 e la circolare n. 7/2023.
Da ultimo, l’istituto ha invece fornito istruzioni sulle modifiche introdotte dall’art. 39 del D.L. n.
48/2023 in parola con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023.

di Giuseppe Buscema per Ipsoa

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 si applica la maggiorazione
dell’esonero contributivo secondo le modalità previste dal decreto Lavoro. L’agevolazione
riguarda tutti i lavoratori, pubblici e privati, a prescindere dalla loro natura
imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico. Nello specifico, la riduzione contributiva è di
7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro e di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile non risulti
superiore a 2.692 euro. Per l’applicazione in busta paga e visto il numero di norme e
interventi di prassi succedutesi nel tempo è quindi necessario conoscere le regole per la
corretta applicazione. Quali sono? Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del
Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla
sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.
Dal prossimo 1° luglio e fino a fine anno parte il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei
contributi previdenziali a carico dei lavoratori previsto dall’art. 39 del decreto Lavoro (D.L. n.
48/2023).
La misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore allo scopo di intervenire nuovamente
sul cuneo fiscale e contributivo incrementando, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31
dicembre 2023, la misura dell’esonero contributivo previsto dell’art. 1, comma 281, della legge
n. 197/2022 per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.


A chi spetta

Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via
eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato
dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che
privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.
In quanto esonero contributivo a favore del lavoratore non si rendono applicabili le condizioni
per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’art. 1, commi 1175 e
1176, della legge n. 296/2006 e neanche quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, queste
ultime peraltro riguardanti le assunzioni.
La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del
lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo

Modalità applicative

La lettura delle diverse norme succedutesi merita un approfondimento anche riepilogativo in
quanto emergono alcune peculiarità sull’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga
mensili del 2023.
Innanzitutto, come noto, l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 ha introdotto l’esonero
contributivo in misura differente a seconda dell’importo della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali mensile dei lavoratori.
Più specificamente, se l’importo della retribuzione imponibile dei lavoratori, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, la riduzione
contributiva è di 2 punti percentuali come già previsto nel secondo semestre del 2022.
Qualora la suddetta retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la
competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, è previsto l’incremento di un
ulteriore punto percentuale per raggiungere, quindi, una riduzione complessiva di tre punti
percentuali.
L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 ha disposto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre
2023, le suddette riduzioni siano incrementate di ulteriori quattro punti, ma senza effetti sul
rateo di tredicesima mensilità.
In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
– 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
– 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti
superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla
tredicesima mensilità è di:
– di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 160 euro;
– di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei
mensili non risultino superiori a 224 euro.
Massimale retributivo
Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del
massimale retributivo operano mensilmente.
Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga
l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è
applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione
contributiva potrà essere applicata.
La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento,
anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Col messaggio n. 3499/2022 l’istituto ha, invece, puntualizzato che, nell’eventualità di una
pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato, ogni datore di lavoro
dovrà tenere conto dei massimali previsti indicati nelle distinte ed autonome denunce
contributive in quanto la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro non rilevando invece le
complessive retribuzioni percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.

Col messaggio Inps n. 3499/2022 è stato chiarito che, nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno, il massimale relativo alla tredicesima mensilità va calcolato
tenendo conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente erogate al lavoratore, l’INPS ha
chiarito che, ove i contratti collettivi di lavoro le prevedano (es. quattordicesima mensilità), la
riduzione contributiva potrà essere applicata solo se il loro importo, sommato alla retribuzione
imponibile del mese di riferimento, non eccede il limite massimo previsto (cfr. messaggio INPS
n. 3499/2022).
Oltre ai documenti di prassi citati, è utile ricordare che l’INPS ha diffuso il messaggio n.
4099/2022 e la circolare n. 7/2023.
Da ultimo, l’istituto ha invece fornito istruzioni sulle modifiche introdotte dall’art. 39 del D.L. n.
48/2023 in parola con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023.

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