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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 marzo 2019, n. 6346, ha ritenuto che il danno biologico derivante da mobbing accertato a carico del lavoratore nella misura dell’8% sia qualificabile quale malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa e, dunque, coperta dall’assicurazione obbligatoria dell’Inail, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro.
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