Entro il 31 gennaio 2017 va effettuata la comunicazione annuale del ricorso al contratto di somministrazione di lavoro.
L’art. 36, comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede l’obbligo, in capo all’utilizzatore, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie, o in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I dati si riferiscono al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.
La comunicazione riguarda sia l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato che a tempo indeterminato.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
La comunicazione da inviare non dovrà indicare il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
Si rammenta che la norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 ad Euro 1.250 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
La comunicazione
Al fine di agevolare i nostri clienti, in caso siate interessati all’incombenza di cui sopra, alleghiamo alla presente una bozza di comunicazione in formato editabile (Allegato “A”) da completare, stampare su carta intestata e trasmettere alla propria rappresentanza sindacale unitaria e/o alle rappresentanze sindacali unitarie, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.