ARTIGIANI E COMMERCIANTI: RINUNCIA AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

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L’Inps, con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in tema di rinuncia al regime contributivo agevolato, precisando che per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio il regime cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti. A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’Inps la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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