VERIFICA REGOLARITÀ APPALTI DI SERVIZI ALL’INTERNO DI FORME DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5 del 13 settembre 2018, ha indicato la corretta interpretazione dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in seguito alla modifica apportata dall’articolo 2, D.L. 25/2017, che ha soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Il Ministero precisa che la norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che, al momento dell’entrata in vigore del D.L. 25/2017, non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

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