SPESE MEDICHE RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO: TASSAZIONE APPLICABILE

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 285 del 19 luglio 2019, ha offerto chiarimenti sulla tassazione applicabile ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro per spese mediche opportunamente documentate sostenute dai lavoratori e sulla detraibilità degli stessi ex articolo 15, Tuir. Nel caso specifico l’istante, in applicazione delle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali, tra i quali rimborsi a fronte di spese mediche debitamente documentate. Gli importi utilizzati per i rimborsi ai dipendenti provengono da un Fondo, costituito dall’Amministrazione, nell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, come previsto dai Ccnl degli Enti di ricerca. A tali somme, che costituiscono per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, l’impresa dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In fase di conguaglio, invece, non potrà attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti, poiché gli stessi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

Considerato, tuttavia, che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate, se il rimborso ha, comunque, concorso al reddito, nella fattispecie in esame il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di rimborso delle predette spese.

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