SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI

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L’INL, con nota n. 9294 del 9 novembre 2018, in risposta a un quesito dell’ITL di Bergamo, offre chiarimenti in relazione all’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori in nero e riscontrato, altresì, che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dall’articolo 1, comma 910, L. 205/2017.

L’Ispettorato chiarisce che, in tali casi, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore in nero venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dal comma 913, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero. Del resto, laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione, lo ha fatto espressamente (articolo 3, comma 3-quinquies, D.L. 12/2002). Va, tuttavia, evidenziato che, stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità dell’erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate.

Viene infine chiarito che resta ferma l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del Ccnl applicato dal datore di lavoro.

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