RITO FORNERO: DECORSO DEL TERMINE PER PROPORRE IL RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO

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La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 26 luglio 2018, n. 19862, ha ritenuto che, avverso la sentenza del Tribunale sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18, St. Lav., il termine breve di 30 giorni per la proposizione del reclamo alla Corte d’Appello decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 58, L. 92/2012, dalla comunicazione alle parti della sentenza del Tribunale, anche nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, come previsto dall’articolo 429 c.p.c., poiché la L. 92/2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina deve essere osservata senza possibilità di deroga dai principi generali dell’ordinamento, salvo necessità di integrazione del rito nel caso di lacuna del dettato normativo.

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