La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 settembre 2018, n. 21699, ha stabilito che la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, pertanto questa espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 ss. cod. civ.. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati riportati.
RETRIBUZIONE: PROVA DELL’AVVENUTA CORRESPONSIONE DELL’IMPORTO INDICATO IN BUSTA PAGA
Read Time:37 Second