Prestazioni occasionali

Read Time:7 Minute, 16 Second

Lo scorso 15 giugno, l’Assemblea ha votato la fiducia al Governo ed approvato definitivamente il DDL n. 2853, di conversione in Legge del Decreto Legge n. 50/2017 in materia finanziaria, nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Il provvedimento è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente informativa è volta a trattare quanto contenuto nell’art. 54bis intitolato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale” che introduce la nuova disciplina sul lavoro occasionale che rinnova anche le modalità che garantiscono la tracciabilità delle presentazioni.

Di seguito le principali disposizioni in materia.

 

Ambito di applicazione

Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:

  1. le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
  2. gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Compensi: limiti e trattamento

È possibile, entro i limiti e con le modalità previste, acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Copertura assicurativa

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Attraverso la piattaforma informatica, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

 

Riposi

 

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Sicurezza sul lavoro

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Procedura di accesso alle prestazioni

Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS (c.d. piattaforma informatica INPS”), che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali).

I pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti (art. 17 D.Lgs. n. 241/97).

Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di Patronato (L. 152/2001).

Discipline specifiche

 

Di seguito, illustriamo le specificità previste per gli utilizzatori persone fisiche e per quelli che utilizzano le prestazioni occasionali nell’ambito dell’attività professionale o di impresa.

  • Persona Fisica
  • ciascun utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
  1. piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto Famiglia è erogato il contributo di cui all’art. 4, c. 24, lett. b), legge n. 92/2012, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;

  • ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, che comprende la contribuzione alla Gestione separata nella misura di 1,65 euro e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali;
  • attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore persona fisica comunica, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  • Attività professionale o di impresa
  • occorre stipulare un contratto di prestazione occasionale, ossia il contratto mediante il quale un soggetto, nell’ambito dell’attività professionale o di impresa acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previsti;
  • hanno il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale:
  1. gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. le imprese del settore agricolo, salvo talune eccezioni;
  3. le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. coloro che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale si versano, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali, la cui misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 % del compenso;

  • occorre trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
  5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica;
  • se la prestazione lavorativa non ha luogo, occorre comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione: in mancanza, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %