Dal 2018, con una modifica strutturale al calendario fiscale, il termine di presentazione del modello 770 è stabilito al 31 ottobre. Le novità nel modello non mancano. Fra queste, il restyling del frontespizio, che presenta alcuni punti degni di attenzione. In particolare, nella sezione “Redazione della dichiarazione” il sostituto d’imposta segnala la scelta di trasmettere i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770 tramite un unico flusso o
tramite flussi separati, ma nel limite massimo di 3. La modalità di trasmissione è indicata rispettivamente con i codici 1 o 2.
Prosegue senza sosta anche nel 2018 l’opera di revisione e di rinnovamento formale e sostanziale del modello 770.
Evoluzione del modello 770
La “rivoluzione” in chiave telematica operata nel 2015 degli adempimenti del sostituto d’imposta ha determinato il trasferimento di una gran parte dei contenuti dal vecchio modello 770 nella Certificazione Unica, che ha assunto la nuova funzione di “veicolo” con il quale l’Agenzia delle Entrate acquisisce, con largo anticipo rispetto al calendario precedente, i dati reddituali dei percipienti ai fini della dichiarazione precompilata. Questa circostanza ha determinato un’evidente riduzione della rilevanza del modello 770, almeno nella sua versione “semplificata”.
In termini pratici, l’introduzione della CU telematica aveva ridotto la funzione svolta dal modello 770 semplificato 2015 e 2016 a mera dichiarazione di riepilogo delle ritenute e dei versamenti effettuati e di rendiconto della gestione dei crediti fiscali. E’ quindi parso naturale realizzare la fusione fra il modello 770 Semplificato e quello Ordinario, realizzata con il modello versione 2017, determinando un necessario ed opportuno consolidamento del ruolo del modello 770 come vero e proprio dichiarativo del sostituto d’imposta relativamente al complesso dei redditi assoggettati a ritenuta.
Occorre, infatti, ricordare che, sebbene la preponderanza delle attività operative puramente informatiche per la predisposizione dei dati del modello possa farne passare in second’ordine la valenza, esso è pur sempre lo strumento per mezzo del quale il sostituto d’imposta dichiara la correttezza delle proprie operazioni verso l’Agenzia delle Entrate (necessità ancora oggi imprescindibile), dopo aver effettuato la medesima operazione per mezzo della Certificazione Unica nei confronti del soggetto sostituito.
La prima importante novità del modello 770/2018 riguarda il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, che è stato definitivamente calendarizzato al 31 ottobre. Grazie al comma 933 dell’articolo unico della legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 / 2017), non è più necessario attendere “sul filo di lana” l’annuncio della proroga come accaduto a più riprese in passato.
Anche il differimento “strutturale” del termine dimostra che le informazioni contenute nel modello 770 non sono più ritenute dal Fisco un’arma strategica da utilizzare sul fronte della lotta all’evasione e al recupero del non versato, evidentemente passate in secondo piano di fronte la grande quantità di strumenti a disposizione dell’Agenzia e l’enorme mole di dati disponibili in tempo reale per iniziative di recupero di varia natura.
Frontespizio
Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di novità dovute sia all’adeguamento del modello rispetto alle novità normative più recenti, sia alla volontà di affinarne l’utilità attraverso il restyling di molti quadri di compilazione. Fra questi, il “Frontespizio” del modello 770/2018, composto dalle seguenti sezioni:
– Tipo di dichiarazione
– Dati relativi al sostituto d’imposta
– Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
– Redazione della dichiarazione
– Firma della dichiarazione
– Impegno alla presentazione telematica
– Visto di conformità
Per una loro corretta compilazione è necessario coordinare le attività degli attori coinvolti, in primis i professionisti dell’area contabile (Consulenti del Lavoro e Commercialisti) per i quali è necessario definire regole chiare per identificare le rispettive aree di competenza. La predisposizione delle nuove informazioni richieste necessitano, infatti, di attività preparatorie che richiedono un minimo di pianificazione e di coordinamento con soggetti anche
esterni agli studi professionali ed agli uffici di amministrazione del personale che elaborano l’adempimento.
Le novità sulla compilazione del Frontespizio di quest’anno si riflettono in modo particolare sulla sezione “Redazione della dichiarazione” in funzione della scelta operata dal sostituto d’imposta per trasmettere i dati del modello 770 tramite un unico flusso o tramite flussi separati nel limite massimo di 3.
Tipologia di invio Codice
Unico flusso 1
Due o tre flussi 2
Nella sezione “Redazione della dichiarazione”, per ciascun intermediario indicato si devono quindi indicare i quadri compilati, barrando le caselle relative alle ritenute da redditi da :
– lavoro dipendente e assimilato
– lavoro autonomo
– capitali
– locazioni brevi
– altre ritenute.
Qualora il sostituto d’imposta scelga l’invio dei dati attraverso flussi separati, ciascun intermediario dovrà specificare sul proprio flusso, nella sezione “Redazione della dichiarazione”:
– la tipologia di ritenute da lui trasmesse, barrando la relativa casella
– la tipologia di invio, inserendo il codice 2 nella omonima casella
– il codice fiscale dell’altro o degli altri intermediari
– la tipologia di ritenute trasmesse dall’altro o dagli altri intermediari.
Data la natura di modello dichiarativo telematico, il 770 consiste in files da inviare previa verifica di congruità, da effettuare per mezzo di programmi diagnostici specifici che in presenza di errori bloccanti impediscono l’invio del file errato e quindi della stessa dichiarazione. La coerenza fra i dati sopra descritti rientra fra questi controlli automatici.
Particolarità operative
Due anni or sono, per la compilazione del modello 770/2016, era necessario indicare il codice fiscale dell’eventuale altro intermediario incaricato dell’invio di parte del modello. Le odierne istruzioni riprendono in parte la stessa impostazione, integrata da altre informazioni che:
· richiedono la conoscenza della tipologia di ritenute trasmesse dal o dagli intermediari;
· consentono l’indicazione di un numero massimo di intermediari pari a 3 anziché 2 come avveniva in precedenza.
Risulta quindi evidente che anche quest’anno ciascun intermediario interessato dall’adempimento deve farsi parte attiva accertandosi della eventuale presenza di altro professionista abilitato ed integrando i dati relativi al codice fiscale e con la tipologia di ritenuta da questo gestita. Inoltre, in caso di un solo intermediario incaricato, l’invio del Modello 770 presuppone un unico flusso. Contrariamente a quanto accadeva negli anni scorsi, non è più possibile per lo stesso intermediario inviare flussi separati in tempi diversi, anticipando ad esempio le ritenute di lavoro dipendente ed integrando successivamente la dichiarazione con un nuovo flusso relativoa ritenute di lavoro autonomo o di capitale.