LICENZIAMENTO PER AMMANCO DENARO: VA VALUTATA L’INTENZIONALITÀ DELLA CONDOTTA

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 settembre 2018, n. 22380, ha stabilito che, nella valutazione della gravità dell’inadempimento ascritto al lavoratore, e della conseguente proporzionalità tra inadempimento e irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, una volta esclusa l’intenzionalità della condotta e, in particolare, la volontà di sottrarre il denaro restato in cassa a fine giornata, la mera dimenticanza di riporlo nella cassetta del fondo cassa, valutata nel contesto della condotta successivamente tenuta, costituisce una mancanza che, pur disciplinarmente rilevante, non integra il notevole inadempimento che può giustificare il licenziamento seppure con preavviso.

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