LICENZIABILE PER INSUBORDINAZIONE IL DIPENDENTE CHE SI AUTO-ATTRIBUISCE IL TEMPO TUTA

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 settembre 2018, n. 22382, ha ritenuto licenziabile per “insubordinazione” il dipendente che per 8 volte nel giro di poco più di un mese interrompe il lavoro 10 minuti prima della fine del turno, attribuendosi un “tempo tuta” non previsto dal contratto, nonostante i ripetuti ammonimenti da parte dell’azienda. La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore licenziato, un addetto al magazzino di un’industria grafica campana, nonché rappresentante sindacale dell’azienda, che si era battuto affinché il tempo necessario alla vestizione non venisse retribuito come “straordinario”. Non si sono mostrati dello stesso avviso però i giudici, di merito e di legittimità, per i quali si è trattato dì reiterato abbandono del posto di lavoro prima del turno, commesso da un rappresentante sindacale, il cui comportamento, vista la qualifica rivestita, “poteva assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi“.

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