ISCRIZIONE A GESTIONE SEPARATA PER CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITÀ CHE PREVEDA ISCRIZIONE A UN ALBO

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2018, n. 32608, ha stabilito che il principio di “universalizzazione della copertura assicurativa” obbligatoria si traduce nella regola per cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un albo o a un elenco e anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra Gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

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