INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DATORIALE

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La Cassazione – con sentenza n. 22256/2021 – ha chiarito che in caso di infortunio sul lavoro di un dipendente, l’azienda non è responsabile ex D.Lgs. n. 231/2001 se le norme sulla sicurezza del lavoro vengono violate a seguito di una sottovalutazione del rischio.

Al riguardo, si ricorda che il modello di organizzazione e gestione (ovvero “modello ex D.Lgs. n. 231/2001), indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.  Tale dettato normativo definisce il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  • predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Qualora, invece, l’azienda abbia violato le norme sulla sicurezza sul lavoro con l’intento di ottenere un risparmio sui costi, allora sarà sanzionabile ex D.Lgs. n. 231/2001.

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