ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ PER MALATTIA: CHIARIMENTI INPS

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’Inps, con notizia del 23 ottobre 2018, ha offerto chiarimenti sulle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari tramite apposizione del codice “E” nei certificati.

L’Istituto precisa che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come esplicitato nella circolare n. 95/2016. Inoltre, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai seguenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità:

  • nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati che manifestino patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel D.P.C.M. 206/2017 per i dipendenti pubblici che manifestino: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della “tabella A” allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio n. 4752/2015, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

L’Inps chiarisce, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

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