CIRCOLARE DICEMBRE

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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Novità sulla proroga del trattamento CIGS per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 22 novembre 2018, n. 18

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 22 novembre 2018, n. 18 – ha rettificato la lett. a), par. 3, Circolare n. 16/2018, in modo da consentire l’accesso ai trattamenti di proroga illustrati nel suddetto provvedimento, in via transitoria, anche a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018.

Con tale modifica, il MLPS – ampliando il termine fissato dalla precedente Circolare n. 16/2018 – ha nei fatti riconosciuto la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi.

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APPRENDISTATO

I chiarimenti INPS sul contratto di apprendistato

INPS, Circolare 14 novembre 2018, n. 108; Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 novembre 2018, n. 19

L’INPS – con Circolare n. 108/2018 – ha riepilogato i principi normativi propri della disciplina del contratto di apprendistato, fornendo nuove interpretazioni normative rispetto a quanto disciplinato in precedenza, sul:

  • apprendistato di I livello, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015;
  • apprendistato di qualificazione/riqualificazione professionale, ex art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

Stante l’intervenuto “cambiamento di orizzonte”, l’Istituto ha anche fornito le istruzioni operative per il corretto inquadramento nel flusso Uniemens di tali lavoratori (ed il relativo recupero dei contributi versati in eccedenza).

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con Circolare del 26 novembre 2018, n. 19 – ha analizzato in dettaglio gli aspetti contributivi connessi al rapporto di lavoro in apprendistato, per tutte le tipologie contemplate dall’ordinamento vigente, alla luce proprio della citata Circolare INPS.

Nel dettaglio, il documento si sofferma sulla necessità che la NASPI sia effettivamente in corso di erogazione, posta dall’Istituto quale condicio sine qua non per la stipula del contratto senza limiti di età.

IMPOSIZIONE FISCALE

Natura degli assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Interpello 22 novembre 2018, n. 82

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 22 novembre 2018, n. 82 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla qualificazione ai fini reddituali delle somme percepite per la prestazione di servizio di volontariato regionale, precisando che non è possibile applicare, a tale tipologia di servizio, il trattamento tributario riservato al nuovo servizio civile universale.

Non è infatti possibile applicare in via analogica, a maggior ragione in ambito fiscale, le norme con le quali vengono stabilite delle agevolazioni.

Per tale motivo, l’AE ha ritenuto che i compensi percepiti in ragione del servizio di volontariato regionale prestato rilevino ai fini reddituali e, in particolare, debbano essere considerati come importi produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR).

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: istituito il codice evento per la CIGS per cessazione di attività

INPS, Messaggio 15 novembre 2018, n. 4265

L’INPS – con Messaggio del 15 novembre 2018, n. 4265 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha reso noto che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo apposito codice evento 141 per la gestione della CIGS per crisi con cessazione di attività, ex art. 44, D.L. n. 109/2018.

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Le novità sul bonus asilo nido per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati

INPS, Messaggio 28 novembre 2018, n. 4464

L’INPS – con Messaggio del 28 novembre 2018, n. 4464 – ha reso noto d’aver previsto un’ulteriore funzionalità, all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”.

Tale applicazione è scaricabile dagli store ufficiali su dispositivi mobili con sistemi Apple e Android.

Al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del “Bonus asilo nido per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati”, l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento.

Al servizio “Bonus nido” si accede tramite il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS o tramite una identità SPID.

 

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sull’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

INPS, Circolare 16 novembre 2018, n. 109

L’INPS – con Circolare del 16 novembre 2018, n. 109 – ha illustrato le novità introdotte dalla legge n. 81/2017, fornendo istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81/2017 devono essere gestite nel seguente modo:

  • sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
  • non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
  • sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.

Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

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PUBBLICO IMPIEGO

Pubblicato in GU il Regolamento ANAC sul whistleblowing

ANAC, Delibera 30 ottobre 2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, n. 269 è stata pubblicata la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 30 ottobre 2018, recante “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)“.

Al riguardo, viene precisato che l’ANAC esercita il potere sanzionatorio:

  • d’ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni, ex art. 54-bis, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 nell’ambito di attività espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell’Autorità;
  • su comunicazione di violazioni, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;

su segnalazione di violazioni all’Autorità, da parte di dipendente delle amministrazioni pubbliche, dipendente di un ente pubblico economico ovvero di dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico.

 

APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Proroga della CIGS per causali di riorganizzazione e crisi aziendale: i chiarimenti del MLPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare n. 16/2018 – è intervenuto per fornire alcune indicazioni operative in merito a quanto introdotto dall’art. 25, D.L. n. 119/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Al riguardo, si segnalano due novità

  1. negli anni 2019/2020, si consente a tutte le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentano rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, la possibilità di richiedere la proroga del trattamento Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale (in precedenza questa facoltà era circoscritta alle sole imprese con organico superiore alle 100 unità);
  2. si apre alla proroga del trattamento Cigs anche in caso di stipula di un contratto di solidarietà difensivo alle stesse condizioni stabilite per i casi di riorganizzazione e crisi aziendale (in precedenza questa opzione non era consentita). La proroga della Cigs per contratti di solidarietà può durare al massimo 12 mesi e vi sono due condizioni da rispettare:
  • la permanenza dell’esubero di personale per cui è stato sottoscritto l’accordo con le parti sociali per la riduzione dell’orario di lavoro;
  • la presenza di un programma con un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e con le indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori.

Il programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario.

Nel provvedimento in commento, il MLPS ha chiarito che la proroga della Cigs costituisce una prosecuzione senza alcuna interruzione della cassa già riconosciuta all’impresa e per questo motivo (a prescindere dalla consistenza numerica aziendale) la continuazione del trattamento va sempre considerata come una proroga e, alla stessa, vanno applicate le medesime regole previste per l’intervento oggetto di prolungamento.

Il MLPS, infine, ha individuato un arco temporale in cui la crisi possa essere ritenuta ancora esistente (ritenendo, così, ammissibili le proroghe con riferimento ai programmi con scadenza nel trimestre precedente il 29 ottobre 2018).

Potranno, così, avvalersi della prosecuzione anche le aziende che hanno raggiunto il massimo integrabile nel quinquennio mobile. In questi casi la durata della proroga è funzione del programma presentato dell’azienda richiedente.

Ora, il MLPS – con Circolare n. 18/2018 – è intervenuto per modificare i termini temporali di riferimento per l’individuazione della sussistenza dei requisiti di accesso alla proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con particolare riferimento alla causale dei contratti di solidarietà.

Il MLPS ritiene, dunque, che sia più corretto individuare un periodo temporale con riferimento ad un programma che scada non prima del 30 giugno 2018, in quanto verosimilmente, durante il periodo estivo, le aziende potrebbero aver gestito le criticità̀ aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale (es. ferie).

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

CIG per cessazione dell’attività ed integrazione salariale: i chiarimenti dell’INPS

Com’è noto, l’art. 44 D.L. n. 109/2018 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 130/2018) ha reintrodotto, per il triennio 2018/2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare n. 15/2018 – ha chiarito che tale trattamento di integrazione salariale è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale.

L’intervento potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi.

Tale trattamento costituirà un ulteriore beneficio per i lavoratori e le aziende atteso che potrà essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, ex artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015.

L’INPS – con Messaggio n. 4265/2018 – ha evidenziato che, mentre la misura ex art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015 rappresenta la proroga di un trattamento CIGS per crisi già in corso, la nuova previsione normata dal D.L. n. 109/2018 si configura invece come una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.

Al riguardo, l’Istituto ha reso noto che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo apposito codice evento 141 per la gestione della CIGS per crisi con cessazione di attività.

Pertanto la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “141”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

 

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le indennità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’INPS – con Circolare n. 109/2018 – ha precisato che, ex D.Lgs. n. 81/2017, l’indennità di maternità o paternità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata spetta a prescindere dall’astensione o meno dall’attività lavorativa.

Pertanto, la fruizione di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

L’Istituto ha, poi, precisato che anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.

In merito ai c.d. periodi di flessibilità del congedo di maternità (la possibilità, cioè, di differire fino ad un mese prima del parto l’astensione dal lavoro), l’INPS ha chiarito che non è più necessario produrre la certificazione medica da acquisire prima dell’inizio della flessibilità e da produrre al proprio committente.

Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’INPS la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.

Riguardo alla sospensione o al rinvio del congedo di maternità in caso di ricovero del figlio presso una struttura sanitaria, l’INPS ha ribadito che necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.

Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né la dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

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