CIRCOLARE 2 OTTOBRE 2018

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INDICE

  • CIGS per aziende in cessazione: i primi chiarimenti operativi del MLPS
  • I chiarimenti dell’AE sull’indennità di trasferta percepita dai lavoratori dipendenti
  • Lavoratori impatriati: prevista l’agevolazione fiscale anche dopo un distacco all’estero
  • I chiarimenti dell’AE sul cd. bonus ricercatori
  • INPS: la nuova funzionalità per gli intermediari in caso di inoltro dei dati della CIG
  • CdM: approvati collegato fiscale, decreto semplificazioni e ddl di bilancio 2019-2021
  • Privacy: le istruzioni del Garante sul registro delle attività di trattamento

Approfondimenti

  • Le prime novità sulla reintroduzione della CIGS per cessazione dell’azienda
  • Trasferte del dipendente ed esenzione fiscale di alcune spese
  • I chiarimenti dell’AE sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Scadenze

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIGS per aziende in cessazione: i primi chiarimenti operativi del MLPS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 4 ottobre 2018, n. 15

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 4 ottobre 2018, n. 15 – ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS, ex art. 44, D.L. 28 settembre 2018, n. 109.

La circolare ministeriale individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in questione è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale, può essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 – che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva (30 mesi per le imprese dell’edilizia ed affini) e le singole durate massime contemplate per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale – e può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate.

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IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sull’indennità di trasferta percepita dai lavoratori dipendenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 4 ottobre 2018, n. 22

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 4 ottobre 2018, n. 22 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, delle indennità per trasferte percepite dai lavoratori dipendenti.

Nello specifico, è stato precisato che – con riferimento alle spese sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti – nell’ipotesi in cui l’estratto conto della carta di pagamento attesti lo spostamento effettivo della sede di lavoro, nonché l’utilizzo (da parte del dipendente) del servizio di trasporto, tale documentazione è idonea a giustificare l’effettività del costo di trasporto sostenuto e successivamente inserito nella nota spese delle trasferte dei dipendenti.

In tale circostanza le spese di trasporto inserite nella nota spese dei dipendenti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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IMPOSIZIONE FISCALE

Lavoratori impatriati: prevista l’agevolazione fiscale anche dopo un distacco all’estero

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E – Risposta ad Interpello 11 ottobre 2018, n. 32/2018

L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 5 ottobre 2018, n. 76/E – è nuovamente intervenuta in materia di agevolazioni per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, affermando che anche il lavoratore, in possesso di titolo di studio, ripetutamente distaccato all’estero, che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia, ha diritto alla detassazione pari al 50% sul reddito prodotto in Italia.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 ottobre 2018, n. 32 – ha precisato che nel caso di cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE da almeno due anni, per il periodo in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi risulti fiscalmente residente in Italia, è soddisfatto il requisito ai fini dell’agevolazione dei lavoratori impatriati ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015

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IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sul cd. bonus ricercatori

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 11 ottobre 2018, n. 33

L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello n. 33/2018 – ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare degli incentivi previsti dal legislatore per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero.

Al riguardo, l’AE ha precisato che l’attività svolta alle dipendenze di un istituto di ricerca italiano presuppone, per la fruizione dell’agevolazione ex art. 44, D.L. n. 78/2010, che il dipendente risulti fiscalmente residente in Italia e che sia ravvisabile un collegamento fra il rientro nel territorio italiano e l’inizio dell’attività di docenza o di ricerca: in tal caso, il collegamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca produttiva del reddito agevolato può ritenersi sussistente sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività prima di trasferire la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgere l’attività.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: la nuova funzionalità per gli intermediari in caso di inoltro dei dati della CIG

INPS, Messaggio 28 settembre 2018, n. 3566

L’INPS – con Messaggio del 28 settembre 2018, n. 3566 – ha reso note alcune modifiche che hanno interessato l’invio delle istanze di Cigo/Cigs e la messa a disposizione di nuove funzionalità per gli intermediari al fine di verificare il rispetto dei limiti di durata dei trattamenti.

Nello specifico, l’Istituto ha precisato che dal 1° novembre 2018 avrà luogo l’eliminazione del cosiddetto file CSV, contenente diversi dati relativi ai lavoratori impiegati nell’unità produttiva. Le informazioni contenute nel predetto file, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale, verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di Cigo richiesto.

Solo nel caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori di sede dovranno richiedere all’azienda il file CSV per completare il controllo ai fini di un eventuale motivato rigetto, totale o parziale, dell’istanza.

 

MANOVRA 2019

CdM: approvati collegato fiscale, decreto semplificazioni e ddl di bilancio 2019-2021

Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 15 ottobre 2018

In data 15 ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri n. 23 ha approvato i seguenti provvedimenti:

  • Decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia fiscale;
  • Decreto-legge: Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili;
  • Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
  • Con riferimento alla prima tematica (decreto legge fiscale) si segnalano, agli artt. 19-21, alcune disposizioni urgenti in materia di lavoro.

Di particolare rilievo:

  • l’estensione del trattamento di mobilità in deroga a quei soggetti già occupati in aziende localizzate nelle Aree di crisi industriali complesse;
  • la modifica delle condizioni oggettive che devono possedere le aziende per chiedere la proroga della CIGS: al riguardo, si punta ad abrogare il limite dimensionale di 100 unità (garantendo, quindi, la possibilità anche ad aziende più “piccole” di richiedere la proroga della CIGS, qualora l’attività svolta dalla stessa azienda sia ritenuta “strategica” per l’economia territoriale).

Oltre al decreto-legge collegato alla Manovra, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2018 – che ora passerà all’esame di Bruxelles e del Parlamento – e il “decreto semplificazioni”, recante disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.

Di seguito alcune misure per il Lavoro contenute nel decreto semplificazioni:

  • riforma della governance dell’Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);
  • abolizione del libro unico del lavoro (Tenuta telematica presso Ministero);
  • semplificazione del rapporto biennale del personale;
  • semplificazione in materia di imprese dello spettacolo;
  • semplificazione del deposito dei contratti collettivi;
  • semplificazione in materia di appalti;
  • semplificazione della gestione separata.

Infine, nel disegno di legge di Bilancio sono contenute le seguenti misure relative a pensioni e occupazione:

 

Incentivi per nuove assunzioni La Manovra conterrà agevolazioni fiscali a favore delle imprese che assumeranno manager dell’innovazione “altamente qualificati”, come precisa il comunicato stampa diffuso ieri sera da Palazzo Chigi.
Reddito di cittadinanza È previsto nella misura minima di 780 euro mensile, come indicato nella Nota di aggiornamento del Def 2018.
Pensione di cittadinanza Le pensioni minime saranno aumentate fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è.
Superamento della Legge Fornero Si prevede l’abrogazione dei limiti di età per i pensionamenti previsti dalla legge Fornero, introducendo la “quota 100”: si potrà quindi andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati.

Per le donne si proroga “Opzione Donna”, che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.

 

PRIVACY

Privacy: le istruzioni del Garante sul registro delle attività di trattamento

Garante Privacy, comunicato 8 ottobre 2018

Il Garante per la protezione dei dati personali – con comunicato dell’8 ottobre 2018 – ha pubblicato alcune Faq con le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento UE n. 679/2016.

Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento; nel dettaglio, in ambito privato, i soggetti obbligati sono:

  • imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 Reg. 679/2016, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 del medesimo Regolamento.

 

APPROFONDIMENTI

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le prime novità sulla reintroduzione della CIGS per cessazione dell’azienda

A mente del D.L. n. 109/2018 (c.d. “Decreto Genova”), si è avuta la reintroduzione della CIGS per cessazione aziendale: a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la norma prevede la possibilità di accesso al trattamento di CIGS nei casi di cessazione dell’attività aziendale, con la sussistenza di concrete prospettive di cessione dell’attività e riassorbimento del profilo dipendente.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15/2018, ha fornito i seguenti chiarimenti operativi.

Il trattamento salariale della “nuova” CIGS sarà riconosciuto solo se:

  • l’impresa ha cessato in tutto o in parte l’attività produttiva (ovvero, assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso della CIGS);
  • sussistono concrete prospettive di cessione dell’attività con riassorbimento del personale ovvero si prospettino piani di reindustrializzazione, attivazione di percorsi di politica attiva del personale;
  • è garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Per accedere a tale trattamento dovrà essere stipulato apposito accordo presso il MLPS con la presenza del MiSE e della Regione interessata e non potrà avere durata superiore a 12 mesi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.

Stante la quota di risorse stanziate, è, comunque, necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato: sarà, pertanto, l’INPS (che si occuperà anche del relativo monitoraggio) ad autorizzare il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

Trasferte del dipendente ed esenzione fiscale di alcune spese

Com’è noto, il TUIR stabilisce che le indennità per trasferte percepite dai lavoratori dipendenti concorrano alla formazione del reddito, al netto delle spese di trasporto. Non devono pertanto essere imputate al lavoratore le spese di trasporto che sono sostenute dal datore di lavoro al fine di consentire al proprio dipendente di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro: è, tuttavia, necessario che l’effettivo sostenimento del costo di trasporto sia comprovato da “idonea” documentazione.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 22/2018 – ha specificato che per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i suddetti rimborsi non è necessario che la documentazione, giustificativa dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.

Pertanto, se le varie informazioni relative alla trasferta sono presenti nell’estratto conto emesso in formato cartaceo dalla società (es: Istituto di credito) che rilascia la carta di pagamento utilizzata per l’acquisto dei biglietti di viaggio e successivamente sono confermate attraverso la validazione della nota spese, redatta sempre in forma cartacea, da parte del dipendente al rientro della trasferta, è possibile ritenere che tale estratto conto sia idoneo ad attestare l’effettivo spostamento della sede di lavoro e l’utilizzo del servizio di trasporto da parte del lavoratore, nonostante i documenti elettronici di trasporto rilasciati dai diversi vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese.

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 ottobre 2018, n. 32 – ha precisato inoltre che nel caso di cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE da almeno due anni, per il periodo in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi risulti fiscalmente residente in Italia, è soddisfatto il requisito ai fini dell’agevolazione dei lavoratori impatriati ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 5 ottobre 2018, n. 76/E – ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista a favore dei soggetti impatriati, in possesso di un titolo di laurea, che hanno precedentemente svolto un’attività lavorativa all’estero negli ultimi ventiquattro mesi.

Com’è noto, la norma di legge prevede che i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo conseguiti dai soggetti impatriati successivamente al trasferimento in Italia della loro residenza fiscale concorrano nella misura del 50% alla determinazione del reddito complessivo:

  • nell’annualità d’imposta in cui la residenza fiscale viene trasferita;
  • nei quattro periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui avviene il trasferimento.

L’Agenzia delle Entrate – nel richiamare la precedente Circolare n. 17/2017 – ha precisato che in linea generale, i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio, in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

Tale posizione restrittiva non preclude, però, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

  • il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludono ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza

 

Ambito

 

Attività Soggetti obbligati Modalità
Sabato
20/10/2018
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Sabato
20/10/2018
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Sabato
20/10/2018
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
25/10/2018
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
25/10/2018
Mod. 730 Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2017 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato Presentazione
Mercoledì
31/10/2018
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Mercoledì
31/10/2018
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Mercoledì
31/10/2018
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Mercoledì
31/10/2018
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Mercoledì
31/10/2018
Mod. 770 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2018 Sostituto d’imposta Trasmissione telematica
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