APPRENDISTATO: LICENZIAMENTO ANTE TEMPUS INAPPLICABILE NELLA FASE FORMATIVA

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La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 1° agosto 2018, n. 20394, ha stabilito che il contratto di apprendistato si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118 cod. civ. , il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

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